Se l'acquirente ha stipulato un mutuo ipotecario per l'acquisto dell' abitazione principale, propria o di suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo ), può detrarre il 19 per cento degli interessi passivi ed oneri accessori, calcolato su di un importo massimo pari a € 3.615,20 ( con un risparmio annuo di € 686,89 ), da ripartire tra tutti gli intestatari del mutuo stesso.
Se il mutuo è cointestato tra i coniugi ed uno è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può detrarre il totale degli interessi. In caso di separazione legale anche il coniuge separato rientra tra i familiari, sino a quando non interviene il divorzio.
Tra gli oneri accessori detraibili rientrano l'imposta sostitutiva e per l'iscrizione d'ipoteca, le spese di istruttoria, di perizia, e quelle notarili relative alla stipulazione del mutuo.
La detrazione è ammessa a condizione che:
1) l'appartamento sia adibito ad abitazione principale di tutti gli intestatari entro un anno dall'acquisto ;
2) l'acquisto avvenga nell'anno precedente o in quello successivo alla data di stipulazione del mutuo.
In caso di acquisto di appartamento affittato la detrazione spetta a condizione che, entro tre mesi dal rogito, l'acquirente notifichi all'inquilino l'atto di intimazione o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'appartamento sia adibito ad abitazione principale del proprietario.
Se si acquista un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione , comprovati da concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta dalla data in cui l'appartamento è adibito ad abitazione principale, condizione che deve comunque avverarsi entro due anni dall'acquisto.