La caparra secondo il C.C. artt. 1385 - 1386 consiste in una somma di denaro o cosa fungibile, da corrispondere al momento della conclusione di un contratto da una parte o l'altra.
Nella fattispecie della compravendita immobiliare la sottoscrizione del compromesso prevede l'obbligo per il futuro acquirente di corrispondere al futuro venditore una caparra in somma di denaro.
La caparra può essere confirmatoria o penitenziale:
a) caparra confirmatoria è un anticipo sul prezzo di acquisto dell’immobile che viene versato dall’acquirente all’atto del contratto preliminare ed impegna entrambe le parti alla conclusione dell’affare. Nel caso in cui l’acquirente si ritira dall’affare perde ciò che ha versato; nel caso invece è il venditore che si ritira dall’impegno , questi dovrà rimborsare l’acquirente del doppio della somma ricevuta. Chi non si ritira dall’affare può comunque ricorrere al giudice per l'esecuzione del contratto (art. 2932 c.c. ) mediante una sentenza che produca gli effetti previsti, oltre il risarcimento del danno.
b) caparra penitenziale è definita dal codice civile "il corrispettivo del recesso di ciascuna delle parti". Con questa formula le parti concordano il diritto di recedere dal contratto qualora lo ritenessero opportuno, pagando appunto una caparra penitenziale. Quindi se chi recede è l'acquirente perde la somma versata; se invece è il venditore a ritirare l'impegno deve restituire il doppio della somma ricevuta. Null'altro potrà pretendere l'altra parte nè sotto forma di esecuzione specifica del contratto nè sotto forma di risarcimento del danno. Attenzione a non versare una caparra troppo bassa,in quanto il venditore potrebbe cambiare idea o addirittura vendere ad una terza persona che le offra una differenza di prezzo superiore alla caparra da restituire.