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     CONSULENZE TECNICHE IMMOBILIARI

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17 NOVEMBRE 2011

RINUNCIA SPONTANEA ALL' AGEVOLAZIONE "prima casa": Risoluzione

Con Risoluzione 28 ottobre 2011, n. 105, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rinuncia spontanea alle agevolazioni "prima casa" per il contribuente che sia consapevole di non riuscire a trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile.

In particolare, viene chiarito che la dichiarazione d'intenti formulata in sede di acquisto "prima casa" può essere revocata dal contribuente solo nel caso in cui sia ancora pendente il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza.

A tale scopo, il soggetto dovrà presentare un'istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto, chiedendo la riliquidazione della maggiore imposta dovuta.

L'ufficio notificherà un avviso di liquidazione attestante la maggiore imposta dovuta e gli interessi, a decorrere dalla data di stipula dell'atto di acquisto dell'immobile: non verrà applicata tuttavia la sanzione del 30%, in quanto non si verifica decadenza dall'agevolazione.

 

26 SETTEMBRE 2011

ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI RURALI: Circolare del Territorio

Con Circolare 22 settembre 2011, n. 6, l'Agenzia del Territorio, a seguito delle indicazioni fornite dal Decreto 14 settembre 2011 del Mef, ha chiarito le modalità applicative e la documentazione necessaria per richiedere l'attribuzione delle categorie A6 e D10 ai fabbricati rurali.

In particolare, viene precisato che il termine di presentazione dei moduli in formato cartaceo è il 30 settembre 2011: tuttavia, se il contribuente entro tale data provvede alla compilazione mediante l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia del territorio, può consegnare i documenti cartacei entro i successivi 15 giorni.

25 LUGLIO 2011

ABOLITA COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE IMMOBILI: "Decreto sviluppo"

A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. "Decreto sviluppo", oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo originario, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.

Tra queste, il nuovo comma 4, art. 5 "Esonero comunicazione p.s. per cessione di immobili" prevede che, in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari, la registrazione del relativo contratto "assorbe" l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

13 GIUGNO 2011

AGEVOLAZIONI "1^ CASA" ANCHE PER L'ABITAZIONE CONTIGUA: Ctp Milano

Con Sentenza n. 177/21/11, la Ctp di Milano chiarisce che le agevolazioni fiscali "prima casa" spettano anche in caso di acquisto successivo di un'abitazione contigua a quella già di proprietà del contribuente, a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica, rientrante nella categoria degli alloggi non di lusso, e che ricorrano gli altri requisiti di cui alla nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tali benefici fiscali sono concessi anche qualora le schede catastali non siano aggiornate e non riportino perfettamente i dati della fusione delle due unità immobiliari.

 

27 MAGGIO 2011

CODICI TRIBUTO CEDOLARE SECCA: istituiti i codici tributo per il versamento a saldo e in acconto

Con Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sui canoni di locazione nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione del regime della cedolare secca.

I codici tributo, da indicare nel modello F24, sezione "Erario" sono i seguenti:

  • 1840: versamento della prima rata di acconto;
  • 1841: versamento della seconda rata di acconto o versamento dell'acconto in un'unica soluzione;
  • 1842: versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.

03 MAGGIO 2011

CASE FANTASMA NON REGOLARIZZATE SANZIONI PIU' ALTE

L'Agenzia del Territorio, con Circolare 29 aprile 2011, n. 4, ha fornito chiarimenti sulle sanzioni previste dall'art. 2, comma 12, D.Lgs. n. 23/2011 in caso di mancata registrazione dei nuovi fabbricati o di perdita di determinati requisiti (es. rurali). Il termine ultimo previsto per regolarizzare tali situazioni pregresse era il 30 aprile e tale data funge da spartiacque per il regime sanzionatorio applicabile.

Per i fabbricati non censiti:

  • prima del 30 aprile, si applicheranno le sanzioni vigenti fino a tale data;
  • dopo il 30 aprile, le sanzioni previste dall'art. 2, comma 12, D.Lgs. n. 23/2011 (quadruplicate rispetto a quelle precedenti).

27 MAGGIO 2011

CODICI TRIBUTO CEDOLARE SECCA: istituiti i codici tributo per il versamento a saldo e in acconto

Con Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sui canoni di locazione nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione del regime della cedolare secca.

I codici tributo, da indicare nel modello F24, sezione "Erario" sono i seguenti:

  • 1840: versamento della prima rata di acconto;
  • 1841: versamento della seconda rata di acconto o versamento dell'acconto in un'unica soluzione;
  • 1842: versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.

     

29 APRILE 2011

REGIME AGEVOLATO CEDOLARE SECCA SOLO PER LE PERSONE FISICHE: D.Lgs. n. 23/2011

In base all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, solo le persone fisiche possono optare per il regime agevolato della cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, in qualità di:

  • proprietari;
  • titolari di altri diritti reali di godimento (ad es. usufruttuari).

Sono quindi esclusi:

  • tutti i soggetti IRES;
  • le società di persone (ad es. SNC e SAS).

Inoltre, si precisa che le persone fisiche che affittano immobili nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni non possono accedere all'agevolazione come sancito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.

CEDOLARE SECCA:IL MERCATO SI ASPETTAVA DI PIU’

La FIMAA/Confcommercio ritiene che le norme sulla “cedolare secca” al 23% - contenuta all’interno del provvedimento sul Federalismo Municipale presentato in Bicamerale dal Ministro Calderoli - , seppure apportino delle opportune semplificazioni al sistema fiscale a danno del contribuente, ma “specifica” certezza matematica su quanto pagare, non avranno purtroppo l’efficacia che ci si aspettava sul mercato delle locazioni.

“Non si risolvono i problemi di quella fascia di cittadini con reddito medio-basso che si aspettavano un provvedimento di tipo sociale”, dice il Presidente FIMAA Valerio Angeletti. Il Presidente ritiene, inoltre, che il vantaggio fiscale sarà colto esclusivamente dai contribuenti che hanno un reddito superiore ai 30.000,00 €.

FIMAA propone di costituire un osservatorio sulla questione, partecipato dalle Associazioni di categoria al fine di monitorare il gettito fiscale a livello Nazionale

 

08 APRILE 2011

PROVVEDIMENTO CEDOLARE SECCA: opzione pluriennale revocabile di anno in anno per la cedolare secca.

L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 7 aprile 2011, ha chiarito le modalità di applicazione del regime della cedolare secca sulle unità immobiliari locate ad uso abitativo.

In particolare si prevede:

  • durata e modalità di esercizio dell'opzione: il locatore può esercitare l'opzione per tutta la durata del contratto, con la possibilità di revocarla ogni anno;
  • contratti misti e opzione parziale: in caso di più unità immobiliari, si può esercitare l'opzione anche solo per una di esse;
  • contitolarità della proprietà o dei diritti reali: ogni comproprietario può esercitare distintamente l'opzione;
  • anno 2011: già da quest'anno si può scegliere tale regime per i contratti di locazione:
    • registrati o rinnovati dopo il 7 aprile (data di entrata in vigore del nuovo regime);
    • in corso o registrati prima del 7 aprile.

Se nel periodo tra il 1° gennaio e il 7 aprile il contratto sia già stato registrato o sia già stata pagata l'imposta di registro, l'opzione sarà esercitata in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno (Mod. UNICO o 730/2012); non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo e va versato l'acconto 2011 della cedolare secca.

23 MARZO 2011

FEDERALISMO MUNICIPALE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67, il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale ed entrerà in vigore il prossimo 7 aprile.

Si ricorda che il decreto comprende l'istituzione della c.d. "cedolare secca sugli affitti". Per la definizione delle modalità attuative di detto istituto è previsto un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni.

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23

15 MARZO 2011

DECADENZA AGEVOLAZIONI 1^ CASA IN CASO DI PIU' EREDI/DONATARI

Con Risoluzione 15 marzo 2011, n. 33, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le casistiche di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" in caso di successione o donazione di un unico immobile a più eredi o donatari.

In particolare, si rammenta che ai sensi dell'art 69, comma 3, Legge n. 342/2000, in caso di successione o donazione a più eredi/donatari è prevista la tassazione agevolata in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale qualora sussistano i requisiti per almeno uno dei successori o beneficiari. Pertanto, l'Agenzia ha chiarito che:

  • in caso di dichiarazione mendace da parte del soggetto dichiarante, la sanzione ricade solo sullo stesso, mentre decadono dal beneficio tutti gli eredi/donatari;
  • analogamente, nel caso in cui non avvenga il trasferimento della residenza entro i diciotto mesi previsti, perdono il beneficio tutti i successori, ma il recupero dell'imposta è effettuata solo nei confronti del dichiarante;
  • in caso di cessione dell'immobile entro il quinquennio senza che sia stato effettuato un riacquisto di altro immobile "prima casa" entro l'anno:
    • se la rivendita è effettuata dal dichiarante tutti i successori decadranno dal beneficio; l'imposta e la sanzione sarà versata solo dal dichiarante;
    • se invece la rivendita entro il quinquennio è effettuata da uno dei successori (o donatari) non dichiaranti, non vi sarà alcuna decadenza dal beneficio.

19 FEBBRAIO 2011

PRIMA CASA GIOVANI COPPIE:OPERATIVO IL FONDO DI GARANZIA PER L'ACQUISTO PRIMA CASA PER GLI UNDER 35.

D.P.C.M. DEL 17.12.2010 N° 256 GAZZETTA UFFICIALE N° 27 DEL 03.02.2011

In vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa.

E' quanto prevede il D.P.C.M. 27 dicembre 2010, n. 256 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011, n. 27.

In particolare, il fondo di garanzia è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la complessiva dotazione è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro.

I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:

  • età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
  • reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro e non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso.

(Altalex, 9 febbraio 2011)


 

Oggi è Domenica 20 Maggio 2012


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