SUCCESSIONI
Prima di iniziare questa pagina voglio ricordare che la dichiarazione di successione può essere compilata anche dagli eredi o meglio da uno degli eredi che in questo caso sarà il dichiarante. Non è obbligatorio quindi rivolgersi ad un notaio, avvocato o geometra che sia.Se avrete deciso di fare da soli, ancor prima di iniziare la compilazione dei vari documenti vi consiglio di rivolgervi presso l' ufficio delle entrate in cui dovrete presentare la denuncia in modo da chiedere informazioni e chiarire qualche eventuale dubbio, nonché per farvi rilasciare tutta la modulistica necessaria quale: modello 4, F23, schemi di dichiarazioni sostitutive per stato di famiglia, richiesta agevolazioni prima casa ecc.
DISCIPLINA DELLE SUCCESSIONI
Quando una persona viene a mancare è sempre necessario predisporre la cosiddetta denuncia di successione, da parte degli eredi stessi. Attualmente la legge prevede che la successione venga presentata entro 12 mesi dalla data di morte (detta anche data di apertura della successione).La successione a seconda dei casi può essere legittima o testata. Si dice testata quando l'eredità viene devoluta a seguito di un testamento, stilato dal de cuius (colui che è morto), mentre è legittima quando l'eredità si devolve per legge e quindi non vi è esistenza di un testamento, oppure pur essendoci è stato annullato a seguito di vizi presenti sullo stesso.In questa pagina ci occuperemo della successione in assenza di testamento ossia della legittima.
LA SUCCESSIONE LEGITTIMA
Se non esiste un testamento la legge individua gli eredi nel coniuge e gli altri parenti sino al sesto grado incluso. Se colui che muore non lascia parenti l'eredità va allo Stato, il quale risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni acquisiti. Gradi di parentela dei parenti aventi diritto di successione Gli eredi del de cuius sono suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro che appartengono ad un grado inferiore. Quindi per capire se ci spetta l' eredità ed in quale quota è necessario sapere con che grado di parentela siamo legati al de cuius. Quindi dobbiamo sapere se siamo parenti di 1° grado di 2° grado ecc. fino al 6° grado. Se siamo parenti oltre il 6° grado non potremmo vantare nessuna eredità in quanto la stessa si devolverà allo Stato come prevede il codice civile. Vorrei precisare inoltre che il rapporto di parentela è solo quello che lega le persone unite fra loro da un vincolo di sangue. Nessun altro può essere definito parente...nemmeno il coniuge. Con il coniuge ai fini successori si instaura un rapporto diverso anche se molto importante.
Soggetti con diritto di successione di 1° grado. Gli eredi con diritto di successione di primo grado sono i figli di colui che muore (sia figli legittimi, naturali o adottati)
Soggetti con diritto di successione di 2° grado.Gli eredi con diritto di successione di secondo grado vengono individuati tra: ascendenti (genitori), fratelli e sorelle, compresi i loro discendenti.
Soggetti con diritto di successione di 3° grado.Tutti gli altri parenti fino al sesto grado di parentela incluso.
Coniuge. Il coniuge eredità con i soggetti che rientrano nei primi due gruppi ed esclude coloro che rientrano nel terzo gruppo.
SUCCESSIONE TESTATA ( PER TESTAMENTO)
Esistono varie forme di testamento:
Olografo (viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio);
Pubblico (viene redatto da un Notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento)
Segreto (è un testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione).
Questi 3 tipi di testamento devono essere pubblicati da un notaio al momento della morte del testatore. Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi: figli legittimi o naturali e loro discendenti; ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc. ) solo in mancanza di figli; che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi. Gli eredi, se non ricorrono particolari condizioni di esenzione, sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione entro 1 ANNO dalla data del decesso. Se il deceduto era titolare, unicamente, del diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l’usufrutto deve essere cancellato; la cancellazione dell’usufrutto avviene con modalità diverse a seconda dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto.
RINUNCIA ALL' EREDITA'
I chiamati all’eredità possono accettare o rinunciare; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se il chiamato è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni dalla data del decesso se il chiamato non è nel possesso dei beni o non li utilizza. Chi rinuncia all’eredità e’ come se non fosse mai stato chiamato come erede.
IMPOSTE SUCCESSIONI
L'imposta sulle successioni era stata soppressa dal 25.10.2001, indipendentemente dal valore dell'asse ereditario e del grado di parentela tra defunto e beneficiari, pertanto tale obbligo restava solamente se nel patrimonio ereditario erano presenti beni immobili o diritti reali sugli stessi, ed in tal caso risultavano ancora dovute le imposte ipotecarie e catastali, determinate rispettivamente nel 2% e nell' 1% del valore dei beni stessi, nel caso in cui fossero stati in capo agli eredi le condizioni per godere dei benefici per la prima casa, tali imposte sarebbero state corrisposte nella misura fissa di € 168,00 ciascuna.
Dal 1° Gennaio 2007 ( Decreto legge n. 262 del 3 Ottobre 2006, convertito con modifiche in legge n. 286 del 24 Novembre 2007 e successivamente modificato in sede di Finanziaria 2007 Legge n. 296 del 27 Dicembre 2007) è stata istituita l'imposta sulle successioni e donazioni, sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con Decreto legislativo 31 Ottobre 1990 n. 346, nel testo vigente al 24 Ottobre 2001, fatte salve alcune modifiche.

Oggetto della tassazione sono :
Gli immobili
Le aziende
I rami di azienda
Le azioni o partecipazioni in società o cooperative
Le obbligazioni
Le quote di fondi comuni di investimento (esclusa la parte percentuale della quota che viene investita in titoli di stato)
I crediti
Il denaro
I titoli (ESCLUSI: BOT, CCT,BTP ed in genere tutti i titoli emessi o garantiti dallo Stato)
Gioielli e mobilia
Navi ed aeromobili
che fanno parte del patrimonio del deceduto, salvo le eventuali passività (spese funerarie nel limite di € 1.032.91, spese mediche e chirurgiche relative agli ultimi 6 mesi di vita a condizione che siano sostenute dagli eredi, residuo debito di mutui inerenti ad immobili compresi nella successione, ecc.) Gli eredi hanno l’obbligo di presentare dichiarazione di successione in presenza dei beni sopra elencati, salvo l’esonero per i parenti in linea retta (coniuge,figli legittimi o naturali e loro discendenti, genitori, ecc.) se nell’asse ereditario, non sono compresi immobili, ed il patrimonio del deceduto non supera € 25.822,85.
DONAZIONI
Per realizzare la sistemazioni patrimoniali nell’ambito di una data compagine familiare si può ricorrere alla stipula della donazione presso un notaio. Con tale atto si realizza un trasferimento patrimoniale a titolo gratuito. Le imposte dovute sulla donazione sono diverse a seconda del grado di parentela del donatario (soggetto che beneficia della regalia):

Alla luce di quanto sopra le donazioni possono sembrare molto convenienti dal punto di vista fiscale ma non va tralasciato che la donazione può attentare ai diritti degli eredi legittimari (coniuge- figli legittimi o naturali e loro discendenti – ascendenti legittimi), i quali, alla morte del donante, sommando quanto ha lasciato nel suo asse ereditario a ciò che ha donato durante la propria vita (la valutazione dei beni donati va fatta con i valori al momento della morte e non della donazione) possono impugnare le donazioni se non trovano sufficiente capienza nell’asse ereditario.
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